Legge Regionale 17/2026

Legge Regionale 17/2026: cosa cambia per gli impianti aeraulici in Lombardia

La Legge Regionale 17/2026 segna una svolta per chi gestisce impianti aeraulici in Lombardia. Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, la Legge Regionale 30 giugno 2026, n. 17 introduce, all’articolo 15, modifiche sostanziali alla Legge Regionale 33/2009 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità) inserendovi un nuovo articolo: il 59 bis.

Il testo dell’articolo 59 bis

Per il settore aeraulico, il cuore della novità è proprio l’articolo 59 bis, dedicato alle misure di prevenzione e controllo igienico-sanitario degli impianti che convogliano aria in ambienti indoor.

Si tratta di un intervento normativo atteso da tempo dagli operatori del settore, che finalmente inquadra in modo organico gli obblighi di prevenzione e controllo igienico-sanitario legati alla qualità dell’aria negli ambienti chiusi. Uffici, scuole, ospedali, strutture ricettive e commerciali: sono moltissimi gli ambienti che ricadono nel perimetro di applicazione della nuova legge, con impatti diretti su proprietari, gestori e responsabili della manutenzione degli impianti.

Ecco il testo integrale dei due commi:

Cosa richiede in concreto la Legge Regionale 17/2026 59 bis

In sintesi, la norma richiede ai titolari di impianti: valutazione del rischio igienico-sanitario, ispezioni tecniche periodiche, manutenzione programmata e tracciabilità documentale di ogni intervento. Non si tratta di semplici raccomandazioni, ma di veri e propri obblighi di legge, la cui inosservanza può esporre i titolari degli impianti a responsabilità in caso di controlli o di eventi legati alla scarsa qualità dell’aria indoor. Diventa quindi fondamentale affidarsi a professionisti in grado di garantire un approccio strutturato, documentato e conforme alle disposizioni vigenti.

Le frequenze e gli standard tecnici di riferimento

La norma non stabilisce ogni quanto tempo vadano effettuati i controlli: questo aspetto viene lasciato alla valutazione del rischio, da definire sulla base degli standard tecnici riconosciuti a livello nazionale. È qui che entra in gioco la dimensione più operativa dell’obbligo di legge, che trova riferimento in un corpus di linee guida e norme tecniche consolidate nel tempo: lo Schema di Linee Guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione del 5 ottobre 2006, la Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria del 7 febbraio 2013, le Linee guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi del 7 maggio 2015, gli standard di settore AIISA (Protocollo Operativo Rev. 02, gennaio 2024) e NADCA (ACR 2021/2025), insieme alla norma tecnica UNI EN 15780:2025.

Questo insieme di riferimenti tecnici permette di tradurre l’obbligo generico previsto dalla legge in un piano operativo concreto: frequenze di intervento differenziate in base al settore e al livello di rischio, competenze tecniche richieste per chi esegue i controlli (figure CVI e ASCS) e parametri di riferimento su cui basare le valutazioni igienico-sanitarie.

Come Alisea risponde alla Legge Regionale 17/2026 59 bis

Di fronte a un impianto normativo così articolato, la vera differenza la fanno l’esperienza e la competenza. L’ideazione del Metodo Garantito di Alisea nasce oltre dieci anni fa proprio per rispondere in modo strutturato a queste esigenze, ben prima che diventassero un obbligo di legge esplicito, e oggi accompagna centinaia di aziende in tutta Italia, seguite e monitorate con controlli regolari e programmati.

Il metodo si articola in tre fasi, che ricalcano fedelmente quanto oggi richiesto dall’articolo 59 bis:

  1. Valutazione: la fase più delicata, quella su cui la nuova normativa pone l’accento maggiore. Comprende l’analisi tecnico-ambientale dell’impianto e la redazione del documento di valutazione del rischio, il vero cuore dell’adempimento normativo, da cui discendono tutte le scelte successive in termini di frequenze e interventi.
  2. Gestione: pianificazione ed esecuzione di controlli, ispezioni e attività di manutenzione mirata, calibrati sul livello di rischio effettivamente rilevato.
  3. Comunicazione: documentazione digitale e conservazione strutturata di ogni intervento, per garantire in ogni momento la piena tracciabilità richiesta dalla legge.

Con Alisea, la conformità alla Legge Regionale 17/2026 59 bis non è un’incognita, ma una prassi consolidata: un valore aggiunto per la sicurezza degli ambienti indoor e per la tranquillità di chi gestisce impianti aeraulici in tutta la Lombardia.


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Fonti: L.R. Lombardia 30 giugno 2026, n. 17 (BURL n. 27 suppl., 3 luglio 2026), art. 15, comma 1, lettera b), che introduce l’art. 59-bis nella L.R. 33/2009, aggiornato al 04/08/2026.

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